Contributo per pile e accumulatori

Ultimo aggiornamento: marzo 2020

ENTRATA IN VIGORE

Il 3 dicembre 2008 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.283 della Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo n.188 del 20 novembre 2008 (Dlgs 188/08), che recepisce la Direttiva 2006/66/CE concernente “pile, accumulatori e relativi rifiuti”.

CHE COSA E’

L’obiettivo primario della Direttiva 2006/66/CE è di ridurre l’impatto ambientale negativo delle pile e degli accumulatori, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente.
Per conseguire questi obiettivi viene vietata l’immissione sul mercato di taluni tipi di pile e accumulatori contenenti mercurio o cadmio e viene promosso un livello elevato di raccolta e riciclaggio. I soggetti coinvolti sono tutti gli operatori che immettono sul mercato pile e accumulatori; per questi è prevista l’iscrizione a sistemi di raccolta, tale da finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio. I produttori di apparecchiature contenenti pile o accumulatori, devono realizzare istruzioni che indichino come rimuoverle senza pericolo.
Il Dlgs 188/08 prevede inoltre che venga applicato sulla batteria il simbolo per la raccolta differenziata:

CHI SI DEVE ISCRIVERE AI SISTEMI DI RACCOLTA

Il produttore è colui che immette sul mercato per la prima volta pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, nel territorio dello Stato Membro in questione. A titolo di esempio, sono definiti produttori anche coloro che assemblano singole celle del pacco batterie e le immettono sul mercato, oppure coloro che importano ed immettono sul mercato batterie in attrezzature.
La responsabilità può essere gestita in modo individuale, cioè realizzando direttamente un sistema di raccolta su scala nazionale per il conferimento delle pile e accumulatori esausti, o collettivo, consorziandosi cioè con altri produttori di pile e accumulatori, per la realizzazione del sistema di raccolta. In ogni caso, è necessaria l’iscrizione effettuata presso il Registro Nazionale istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

COME ISCRIVERSI A SISTEMI COLLETTIVI

L’iscrizione a questi può avvenire tramite uno dei consorzi nazionali. In particolare, FederUnacoma ha stipulato una convenzione per tariffe agevolate riservate ai propri Associati reperibile nell’Area Riservata del sito.

SANZIONI

L’articolo 25 del Dlgs 188/08 definisce le sanzioni. Per esempio, queste prevedono per il produttore che immette sul mercato pile e accumulatori prive di simbolo (sanzioni da 50 a 1.000 €), in caso di mancanza di iscrizione al Registro Nazionale (da 30.000 a 100.000 €) e per il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile e accumulatori prive di istruzioni per la loro rimozione (da 2.000 a 5.000€).

DOCUMENTI

Direttiva 2006/66/CE: relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.
Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n.188: attuazione della Direttiva 2006/66/CE.
Regolamento 1103/2010/UE:stabilisce norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli.
Regolamento 493/2012/UE: stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.
Direttiva 2013/56/UE: modifica la Direttiva 2006/66/CE, in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato.
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 27: attuazione della Direttiva 2013/56/UE.


Per informazioni

Marco Menghi
FederUnacoma - Servizio Tecnico
Tel: +39 051 6333957
E-mail: marco.menghi@unacoma.it


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