Contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU)

Ultimo aggiornamento: dicembre 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 8 giugno 2011 è stato pubblicato il Decreto 11.04.11 n. 82 che regolamenta il contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso (di seguito denominato ‘Contributo PFU’).

CHE COSA E’

Il Decreto 11 aprile 2011 n. 82 fissa il pagamento di un contributo sempre a carico del cliente finale , finalizzato alla copertura dei costi necessari per adempiere allo smaltimento degli pneumatici fuori uso, che consiste nel prelievo degli pneumatici dalle officine/gommisti/autodemolizioni e successivo trasporto presso appositi centri di stoccaggio dove avvengono le operazioni di frantumazione e riciclaggio/recupero degli pneumatici usati; tale attività viene pertanto finanziata con i contributi riscossi al momento della vendita dei veicoli nuovi e degli pneumatici.

DOVE SI APPLICA

Il decreto 11.04.11 n. 82 si applica solamente per il mercato Italia (di seguito troverete tutti i dettagli)

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI PFU E MODALITA’ DI RISCOSSIONE.

Esistono due tipologie ben distinte di contributi PFU che seguono modalità di riscossione e importi ben differenti. Essi sono:

a) Contributo PFU derivante da attività di DEMOLIZIONE dei veicoli a fine vita (primo equipaggiamento della macchina)

A far data dall’ 11 maggio 2012 , chiunque vende all’utilizzatore finale macchine munite di pneumatici (solitamente è il concessionario/rivenditore, ma sovente capita che sia lo stesso costruttore di macchine a vendere all’utilizzatore finale), ha l’obbligo di applicare il contributo PFU primo equipaggiamento nella fattura di vendita della macchina venduta inserendolo, all’interno della fattura, in una voce ben distinta e scorporato dunque dal prezzo della macchina.

Il venditore della macchina ha l’obbligo di versare tale contributo così riscosso presso un fondo appositamente costituito in seno l’ACI. Per fare ciò, il venditore della macchina deve registrarsi sul sito creato appositamente dall’ACI ( www.pneumaticifuoriuso.it ) al fine di poter comunicare le macchine vendute e versare dunque il contributo.

Il contributo PFU primo equipaggiamento si applica alla vendita in Italia di veicoli 'nuovi' , il che vuol dire che non si applica ai veicoli venduti all'estero, oppure veicoli 'usati', oppure veicoli venduti per la prima volta in Italia ma già immatricolati all'estero. Il contributo PFU primo equipaggiamento si applica invece ai veicoli DEMO o km zero.

Nel caso di vendita di veicolo ‘nuovo’ su cui sono installati pneumatici ricostruiti , la fattura di vendita del veicolo nuovo deve contenere il contributo PFU primo equipaggiamento

L’importo del contributo PFU primo equipaggiamento è stabilito dal Ministero dell’ Ambiente e viene pubblicato su decreto ministeriale solitamente con cadenza annuale; tale importo varia in base alla tipologia del veicolo ospitante lo pneumatico e il peso del singolo pneumatico, mentre non è funzione del numero di pneumatici di cui è dotata la macchina.

b) Contributo PFU derivante da attività SERVICE (ricambi)

A far data dal 7 settembre 2011 , chiunque vende pneumatici come ricambi (non solo all’utilizzatore finale) ha l’obbligo di applicare il contributo PFU service nella fattura di vendita degli pneumatici venduti inserendolo, all’interno della fattura, in una voce ben distinta e scorporato dunque dal prezzo degli pneumatici.

Il venditore degli pneumatici di ricambio non deve ‘versare’ il contributo PFU service che ha riscosso dal cliente ma lo deve ‘incassare’ al fine di ‘recuperare’ l’importo che lui stesso ha pagato al suo fornitore di pneumatici; ricordo che il contributo PFU service, così come quello di primo equipaggiamento, è sempre a carico del cliente finale.

Il contributo PFU service si applica alla vendita in Italia di pneumatici ‘nuovi’, e dunque anche agli pneumatici importati dall’estero e venduti in Italia.

Nel caso di vendita come ricambio di pneumatici ricostruiti , non occorre applicare alcun tipo di contributo PFU service, in quanto per essi in precedenza è stato già versato il contributo PFU service.

L'importo del contributo PFU service varia in funzione della marca dello pneumatico e del peso, ed è stabilito dalle Società di raccolta (tipo Ecopneus, EcoTyre ecc) a cui le case costruttrici di pneumatici/importatori italiani devono obbligatoriamente aderire.

OBBLIGHI A CARICO DEI COSTRUTTORI DI MACCHINE AGRICOLE

  • Qualora il costruttore di macchine agricole venda una macchina munita di pneumatici direttamente a un utilizzatore finale, dovrà inserire in fattura di vendita, in riga separata, l’importo del contributo PFU primo equipaggiamento; inoltre dovrà provvedere a versare tale contributo così riscosso presso il fondo ACI, previa registrazione sul sito www.pneumaticifuoriuso.it.
  • Qualora il costruttore di macchine agricole venda gli pneumatici come ricambio a un cliente (che NON necessariamente deve essere un utilizzatore finale), dovrà inserire in fattura di vendita, in riga separata, l’importo del contributo PFU service. Gli pneumatici che il costruttore di macchine vende come ricambio, dovranno essere stati acquistati a sua volta come ricambio e non come primo equipaggiamento della macchina (pertanto il costruttore di macchine dovrà segnalare al suo fornitore la destinazione d’uso degli pneumatici acquistati).
  • Qualora il costruttore di macchine agricole si configura come importatore e distributore di pneumatici in Italia, dovrà necessariamente aderire a una delle Società di raccolta presenti sul territorio nazionale (tipo Ecopneus, Ecotyre ecc) al fine di versare anticipatamente il contributo PFU service.

Documenti


Per informazioni

Domenico Papaleo
FEDERUNACOMA - Servizio Tecnico
Tel +39 051 6333957 - Fax +39 051 6333896
E-mail: domenico.papaleo@federunacoma.it


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